AGEVOLAZIONI

DETRAZIONI FISCALI MONTASCALE

LEGGE 13-89

Cosa dice la legge?

La Legge n.13 del 1989 contiene le disposizioni del Ministro dei lavori pubblici per eliminare e favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, abitazioni private, locali privati aperti al pubblico, edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, o agevolata, e nei trasporti pubblici. La normativa, quindi, non solo prevede l’adeguamento degli edifici preesistenti all’entrata in vigore della legge, ma riguarda anche la realizzazione di nuove opere che migliorino la qualità di vita dei disabili e degli invalidi.

La progettazione deve comunque prevedere:

– accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

– idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

– almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

– l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge”.

Nella stessa legge, inoltre, nell’articolo 1 comma 2, è specificato cosa si intende per barriere architettoniche, ovvero:

– gli ostacoli fisici che impediscono la mobilità di chi ha una capacità motoria ridotta permanente o temporanea

– gli ostacoli che impediscono a chiunque un agevole utilizzo di spazi e attrezzature

– la mancanza di segnalazioni riconoscibili per chi ha ridotta capacità visiva o uditiva.

– La legge interessa, non solo edifici aperti al pubblico e quelli privati, ma anche le costruzioni destinate all’attività commerciali, l’arredo urbano, le strutture al chiuso e all’aperto, come una piazza o un parco.

Al fine di adeguare tutte le costruzioni interessate dalla normativa, le regioni hanno stanziato delle risorse da destinare all’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle strutture, comprese quelle residenziali.

Nello specifico, la Legge 13 prevede la realizzazione di rampe di accesso per i disabili e gli invalidi, ascensori per garantire l’accessibilità agli edifici a più piani, realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali a norma per garantire ai portatori di handicap la fruibilità di tutti gli spazi e le infrastrutture pubbliche e private, nonché gli edifici destinati al turismo e gli uffici. La legge, a livello regionale, contiene delle specifiche che riguardano il territorio di competenza ed è quindi opportuno consultare ciascun regolamento regionale.

ARTICOLO 119 - Nuova detrazione fiscale 75%

Il nuovo articolo 119-ter del DL n. 34/2020, come novellato dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 20229, riconosce ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche su edifici già esistenti. La detrazione spetta in misura pari al 75% delle spese sostenute ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione spetta per gli interventi effettuati su edifici già esistenti e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre sono ammessi all’agevolazione:
– gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
– in caso di sostituzione dell’impianto, anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per accedere alla detrazione in parola, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Per le spese sostenute nel 2022 che danno diritto alla detrazione del 75% prevista per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare in luogo dell’utilizzo diretto.
– per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante;
– sconto sul corrispettivo, ai sensi della nuova lett. f-bis) dell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020.

DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONE BAGNI

ARTICOLO 121 - Detrazione fiscale 50%

Art.121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma

4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi

compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma

8 dell’articolo 119.

  1. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31 comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  1. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

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